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Tuteliamo i ragazzi da contenuti pubblicitari non adatti

“Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta”.

In materia esistono alcune norme riportate all’interno del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori. Esse si allineano alle regole redatte per il Codice di autodisciplina pubblicitaria, promosso dall’Istituto competente nel settore pubblicitario, come l’art.4 comma 1 del Codice Tv e Minori.

L’impegno delle imprese televisive firmatarie

Le Imprese televisive firmatarie si impegnano a rispettare le seguenti indicazioni:

  • Non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.);
  • Non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l’acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;
  • Non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l’astinenza o la sobrietà dall’alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo l’assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti;
  • Non debbono indurre in errore, in particolare, i minori:
  • sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;
  • sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;
  • sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;
  • sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento comporti l’acquisto di prodotti complementari.
 

Per quanto riguarda il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria all’articolo 11 viene riportata la norma a tutela dei minori:

“Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai bambini e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà.”

In particolare questa comunicazione commerciale non deve indurre a:

  • Violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
  • Compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose;
  • Sminuire il ruolo dei genitori e di altri educatori nel fornire valide indicazioni dietetiche;
  • Ritenere che il mancato possesso del prodotto oggetto della comunicazione significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori;
  • Adottare l’abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati, o trascurare l’esigenza di seguire uno stile di vita sano;
  • sollecitare altre persone all’acquisto del prodotto oggetto della comunicazione.
  • L’impiego di bambini e adolescenti nella comunicazione deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.”
  • Sebbene esistano delle norme in materia di pubblicità non sempre i mezzi di comunicazione rispettano le regole riguardanti la messa in onda di pubblicità non adatte ad un pubblico di minori. Compilando il form potrai segnalare le eventuali trasgressioni.

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Anche le pubblicità possono influire sulla crescita psicologica e sullo sviluppo emotivo dei minori.

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